Convenzione
Art. 29
In vigore dal 17 nov 1995
1. Si riterrà che ciascuna Parte contraente che accetta un Annesso, accetta tutte le disposizioni contenute in tale Annesso a meno che essa non notifichi al Depositario, all'atto dell'accettazione di tale Annesso o successivamente, la disposizione o le disposizioni per le quali essa formula delle riserve, sempre che tale possibilità sia prevista nell'Annesso in questione, indicando le differenze esistenti tra le norme della sua legislazione nazionale e le disposizioni in questione.
2. Ciascuna Parte Contraente esamina almeno ogni cinque anni, le disposizioni riguardo alle quali essa ha formulato riserve, le raffronta alle disposizioni della sua legislazione nazionale e notifica al Depositario le risultanze di tale esame.
3. Ogni Parte Contraente che ha formulato delle riserve può in ogni tempo ritirarle, in tutto o in parte, mediante notifica al Depositario indicando la data alla quale queste riserve sono state ritirate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-c-29