Convenzione

Art. 34

In vigore dal 17 nov 1995
In conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite dietro richiesta del Depositario. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Istanbul il ventisei giugno 1990, in un unico esemplare, in lingua inglese e francese entrambe i testi facenti ugualmente fede. Il Depositario è invitato a predisporre ed a divulgare traduzioni facenti fede della presente Convenzione in lingua araba, cinese, russa e spagnola.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-c-34

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo