Annesso A

Art. 5

In vigore dal 17 nov 1995
1. Le associazioni emittenti non possono rilasciare titoli di ammissione temporanea la cui durata di validità è superiore a un anno a decorrere dal giorno del loro rilascio. 2. Ogni modifica alle indicazioni riportate sul titolo di ammissione temporanea dall'associazione emittente sarà debitamente approvata da tale associazione o dall'associazione garante. Nessuna modifica sarà consentita dopo che le autorità doganali del territorio di ammissione temporanea abbiano accettato tali titoli, se non con il consenso di tali Autorità. 3. Nessuna merce può, dopo il rilascio del libretto ATA, essere aggiunta all'elenco delle merci enumerate sul retro della copertina del libretto o nei fogli supplementari in annesso (elenco generale).
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-aa-5

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