Annesso A
Art. 7
In vigore dal 17 nov 1995
Il termine stabilito per la riesportazione delle merci, compresi i mezzi di trasporto, importate con un titolo di ammissione temporanea, non può in alcun caso protrarsi oltre la durata di validità di detto titolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-aa-7