Annesso A

Art. 4

In vigore dal 17 nov 1995
1. A condizioni e garanzie da essa determinate, ciascuna Parte contraente potrà abilitare associazioni garanti a garantire ed a rilasciare titoli di ammissione temporanea sia direttamente sia tramite associazioni emittenti. 2. Un'associazione garante potrà essere abilitata da una Parte contraente solo se la sua garanzia si estende alle responsabilità incorse da tale Parte in occasione di operazioni effettuate con la copertura di titoli di ammissione temporanea rilasciati da associazioni emittenti corrispondenti.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-aa-4

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