Annesso A
Art. 1
In vigore dal 17 nov 1995
ANNESSO A
Annesso relativo ai titoli di ammissione temporanea
(Libretti ATA, Libretti CPD)
Ai fini dell'applicazione del presente Annesso:
(a) l'espressione "Titolo di ammissione temporanea" significa:
Il documento doganale internazionale valevole come dichiarazione doganale, che consente di identificare le merci (compresi i mezzi di trasporto), e che comporta una garanzia valida a livello internazionale per la copertura del dazio di importazione;
(b) l'espressione "Libretto ATA" significa:
Il titolo di ammissione temporanea, utilizzato per l'ammissione temporanea delle merci ad esclusione dei mezzi di trasporto;
(c) l'espressione "Libretto CPD" significa:
il titolo di ammissione temporanea, utilizzato per l'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto;
(d) l'espressione "sistema di garanzia" significa:
un sistema di garanzia gestito da una organizzazione internazionale alla quale sono affiliate associazioni garanti;
(e) l'espressione "organizzazione internazionale" significa:
un'organizzazione a cui sono affiliate associazioni nazionali abilitate a garantire e ad emettere titoli di ammissione temporanea. (f) l'espressione "associazione garante" significa:
un'associazione abilitata dalle autorità doganali di una Parte contraente ad assicurare la garanzia degli importi di cui all' del presente Annesso, nel territorio di tale Parte contraente, ed affiliata ad un sistema di garanzia.
(g) l'espressione "associazione emittente" significa:
un'associazione abilitata dalle autorità doganali autorizzata a rilasciare titoli di ammissione temporanea e affiliata direttamente o indirettamente ad un sistema di garanzia.
(h) l'espressione "Associazione emittente corrispondente" significa:
un'associazione emittente avente sede in un'altra Parte contraente ed affiliata allo stesso sistema di garanzia.
(i) l'espressione "transito doganale" significa:
il regime doganale sotto il quale sono poste le merci trasportate sotto controllo doganale da un Ufficio doganale ad un altro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-aa-1