Convenzione

Art. 8

In vigore dal 17 nov 1995
Ciascuna Parte contraente può a richiesta autorizzare il trasferimento del beneficio del regime dell'ammissione temporanea ad ogni altra persona: a) se tale persona si conforma alle condizioni previste dalla presente Convenzione, e b) se essa subentra negli obblighi del beneficiario iniziale dell'ammissione temporanea.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-c-8

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