Convenzione
Art. 6
In vigore dal 17 nov 1995
Ciascuna Parte Contraente può subordinare l'ammissione temporanea delle merci, compresi i mezzi di trasporto, a condizione che esse possano essere identificate all'atto della cessazione dell'ammissione temporanea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-c-6