Convenzione

Art. 9

In vigore dal 17 nov 1995
Di regola la cessazione normale dell'ammissione temporanea ha luogo con la riesportazione delle merci (compresi i mezzi di trasporto) che hanno usufruito dell'ammissione temporanea,
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-c-9

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