Convenzione

Art. 5

In vigore dal 17 nov 1995
Fatte salve le operazioni di ammissione temporanea dell'Annesso E, ciascuna Parte contraente accetta, in luogo dei suoi documenti nazionali e a titolo di garanzia delle somme di cui all' dell'Annesso A, ogni titolo di ammissione temporanea valido per il suo territorio, rilasciato ed utilizzato alle condizioni determinate in tale Annesso per le merci, compresi i mezzi di trasporto, temporaneamente importate in attuazione degli altri Annessi alla presente Convenzione da detta Parte eventualmente accettati.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-c-5

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