Convenzione
Art. 30
In vigore dal 17 nov 1995
1. Ogni Parte contraente può, sia al momento della firma senza riserva di ratifica, della ratifica o dell'adesione, sia successivamente, notificare al Depositario che la presente Convenzione si estende all'insieme o ad alcuni dei suoi territori le cui relazioni internazionali sono poste sotto la sua responsabilità.
Tale notifica ha effetto tre mesi dopo la data alla quale il Depositario la riceve. Tuttavia la Convenzione non può divenire applicabile ai territori designati nella notifica prima di essere entrata in vigore nei confronti della Parte Contraente interessata.
2. Ogni Parte Contraente che, in attuazione del paragrafo 1 del presente articolo, ha notificato che la presente Convenzione si estende ad un territorio le cui relazioni internazionali sono poste sotto la sua responsabilità, può notificare al Depositario, in conformità con le condizioni previste all' della presente Convenzione, che tale territorio cesserà di applicare la Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-c-30