Convenzione

Art. 28

In vigore dal 17 nov 1995
1. Per quanto concerne l'attuazione della presente Convenzione, gli Annessi in vigore nei confronti di una Parte contraente sono parte integrante della Convenzione; per quanto concerne tale Parte contraente, ogni riferimento alla Convenzione si applica dunque anche a tali Annessi. 2. Ai fini del voto in seno al Comitato di gestione, ciascun Annesso è considerato come costituente una Convenzione individuale.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-c-28

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