Art. 28
Convenzione

Art. 28

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In vigore dal 17 nov 1995
1. Per quanto concerne l'attuazione della presente Convenzione, gli Annessi in vigore nei confronti di una Parte contraente sono parte integrante della Convenzione; per quanto concerne tale Parte contraente, ogni riferimento alla Convenzione si applica dunque anche a tali Annessi. 2. Ai fini del voto in seno al Comitato di gestione, ciascun Annesso è considerato come costituente una Convenzione individuale.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-c-28