Convenzione

Art. 25

In vigore dal 17 nov 1995
1. La presente Convenzione, tutte le firme con o senza riserva di ratifica e tutti gli strumenti di ratifica e di adesione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio. 2. Il Depositario: a) riceve i testi originali della presente Convenzione e provvede alla loro custodia. b) Predispone copie certificate conformi dei testi originali della presente Convenzione e le trasmette ai Membri ed alle Unioni Doganali o economiche di cui ai paragrafi 1 e 7 dell' della presente Convenzione. c) Riceve ogni firma con o senza riserva di ratifica, ogni ratifica o adesione alla presente Convenzione, riceve e custodisce tutti gli strumenti, notifiche e comunicazioni relative alla presente Convenzione. d) Esamina se una firma, uno strumento, una notifica o una comunicazione relativa alla presente Convenzione è redatta in buona e debita forma e, se del caso, notifica il caso alla Parte contraente in causa. e) Notifica alle Parti contraenti alla presente Convenzione, agli altri firmatari, ai Membri del Consiglio che non sono Parti Contraenti alla presente Convenzione ed al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: - le firme, ratifiche, adesioni ed accettazioni di Annessi di cui all' della presente Convenzione; - i nuovi Annessi che il Comitato di gestione decide di incorporare alla Convenzione; - la data alla quale la presente Convenzione e ciascuno dei suoi Annessi entrano in vigore in conformità con l'; - le notifiche ricevute in conformità con gli della presente Convenzione; - le denuncie ricevute in conformità con l' della presente Convenzione; - gli emendamenti ritenuti accettati secondo l' della presente Convenzione e la data della loro entrata in vigore. 3. Se una divergenza sorge tra una Parte contraente ed il Depositario riguardo all'adempimento delle funzioni di quest'ultimo, il Depositario o detta Parte debbono sottoporre la questione all'attenzione delle altre Parti Contraenti e dei firmatari o, se del caso, al Consiglio.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-c-25

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