Annesso A

Art. 8

In vigore dal 17 nov 1995
1. Ciascuna associazione garante garantisce alle Autorità doganali della Parte contraente sul di cui territorio ha la sua sede, il pagamento dell'importo del dazio di importazione e degli altri importi esigibili ad esclusione di quelli di cui all', paragrafo 4 della presente Convenzione in caso di inosservanza delle condizioni stabilite per l'ammissione temporanea o il transito doganale di merci, compresi i mezzi di trasporto, introdotte in questo territorio con la copertura di un titolo di ammissione temporanea rilasciato da una associazione emittente corrispondente. Essa è tenuta, congiuntamente ed in solido con le persone debitrici degli importi di cui sopra, al pagamento di tali importi. 2. Libretto Ata L'associazione garante non è tenuta al pagamento di un ammontare che ecceda di oltre il 10% l'importo del dazio di importazione. Libretto CPD L'associazione garante non è tenuta al pagamento di un ammontare superiore all'importo del dazio di importazione eventualmente maggiorato degli interessi di mora. 3. Se le autorità doganali del territorio di ammissione temporanea hanno dato quietanza liberatoria ad un titolo di ammissione temporanea per determinate merci (compresi i mezzi di trasporto) esse non potranno più fare reclamo all'associazione garante per quanto riguarda queste merci (compresi i mezzi di trasporto) per il pagamento delle somme di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia un reclamo potrà ancora essere inoltrato all'associazione garante qualora sia successivamente constatato che la quietanza liberatoria è stata ottenuta irregolarmente o con la frode o qualora vi sia stata violazione delle condizioni cui erano soggette l'ammissione temporanea o il transito doganale. 4. Libretto ATA Le autorità doganali non possono in alcun caso esigere dall'associazione garante il pagamento degli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo qualora il reclamo non sia stato inoltrato a tale associazione entro il termine di un anno a decorrere dalla data di perenzione del libretto ATA. 5. Libretto CPD Le autorità doganali non possono in alcun caso esigere dall'associazione garante il pagamento delle somme di cui al paragrafo 1 del presente articolo se non è stata data notifica entro il termine di un anno, a decorrere dalla data di scadenza della validità del libretto, della non effettuata quietanza del libretto CPD. Le autorità doganali forniranno all'associazione garante informazioni sul calcolo del dazio di importazione entro il termine di un anno a decorrere dalla notifica di non effettuata quietanza liberatoria. La responsabilità dell'associazione garante per questi importi verrà a scadere se tali informazioni non sono fornite entro il termine di un anno.
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