Annesso A

Art. 13

In vigore dal 17 nov 1995
In caso di distruzione, di perdita o di furto di un titolo di ammissione temporanea relativo a merci (mezzi di trasporto compresi) che si trovano nel territorio di una delle Parti contraenti, le autorità doganali di tale Parte contraente accettano, a richiesta dell'Associazione emittente e sotto riserva delle condizioni prescritte da tali autorità, un titolo di sostituzione la cui validità scade alla stessa data di quella del titolo sostituito.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-aa-13

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