Annesso A

Art. 14

In vigore dal 17 nov 1995
1. Qualora sia previsto che l'operazione di ammissione temporanea si protragga oltre il termine di validità di un titolo di ammissione temporanea, il titolare di tale titolo non essendo in grado di riesportare le merci ed i mezzi di trasporto in questo lasso di tempo, l'associazione che ha rilasciato il titolo può rilasciare un titolo di sostituzione. Quest'ultimo sarà soggetto al controllo delle autorità doganali delle Parti contraenti interessate. All'atto dell'accettazione del titolo di sostituzione, le autorità doganali interessate danno quietanza liberatoria al titolo sostituito. 2. La validità dei libretti CPD può essere prorogata una sola volta per un periodo non superiore ad un anno. Successivamente a questo termine, un nuovo libretto deve essere predisposto ed accettato dalle Autorità doganali, in sostituzione del precedente.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-aa-14

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