Annesso A
Art. 16
In vigore dal 17 nov 1995
In caso di frodi, contravvenzioni o abusi, le Parti contraenti hanno diritto nonostante le disposizioni del presente Annesso di intentare procedimenti legali contro i titolari di un documento di ammissione temporanea, al fine di ricuperare i dazi di importazione e le altre somme esigibili o esigere penali eventualmente dovute. In tal caso, le associazioni devono fornire il loro concorso alle autorità doganali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-aa-16