Annesso B.1

Art. 1

In vigore dal 17 nov 1995
ANNESSO B. 1 ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI DESTINATE AD ESSERE PRESENTATE O UTILIZZATE IN ESPOSIZIONI, FIERE, CONGRESSI O ANALOGHE MANIFESTAZIONI Articolo primo Ai fini dell'attuazione del presente Annesso: a) l'espressione "manifestazione" significa: 1. esposizioni, fiere, saloni ed analoghe manifestazioni del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato; 2. esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo filantropico; 3. esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo scientifico, tecnico, artigianale artistico, educativo o culturale, sportivo, religioso o culturale al fine di promuovere il turismo o anche per aiutare i popoli a comprendersi meglio; 4. riunioni di rappresentanti, di organizzazioni o di gruppi di organizzazioni internazionali; 5. cerimonie e manifestazioni di natura ufficiale o commemorativa, ad eccezione delle esposizioni organizzate a titolo privato in negozi o locali commerciali per la vendita di merci straniere;
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-1

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