Annesso B.1
Art. 1
In vigore dal 17 nov 1995
ANNESSO B. 1
ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI DESTINATE AD ESSERE PRESENTATE O
UTILIZZATE IN ESPOSIZIONI, FIERE, CONGRESSI O ANALOGHE
MANIFESTAZIONI
Articolo primo
Ai fini dell'attuazione del presente Annesso:
a) l'espressione "manifestazione" significa:
1. esposizioni, fiere, saloni ed analoghe manifestazioni del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato;
2. esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo filantropico;
3. esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo scientifico, tecnico, artigianale artistico, educativo o culturale, sportivo, religioso o culturale al fine di promuovere il turismo o anche per aiutare i popoli a comprendersi meglio;
4. riunioni di rappresentanti, di organizzazioni o di gruppi di organizzazioni internazionali;
5. cerimonie e manifestazioni di natura ufficiale o commemorativa, ad eccezione delle esposizioni organizzate a titolo privato in negozi o locali commerciali per la vendita di merci straniere;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-1