Annesso B.1
Art. 4
In vigore dal 17 nov 1995
1. Il termine di riesportazione delle merci importate destinate ad essere presentate o utilizzate in una esposizione, una fiera, un congresso o analoga manifestazione è di almeno sei mesi a decorrere dalla data di ammissione temporanea.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità doganali autorizzano gli interessati a lasciare nel territorio di ammissione temporanea le merci che debbono essere presentate o utilizzate ad una successiva manifestazione, a condizione che essi si conformino alle disposizioni delle leggi e regolamenti di tale territorio e che le merci siano riesportate entro il termine di un anno a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-4