Annesso B.1

Art. 4

In vigore dal 17 nov 1995
1. Il termine di riesportazione delle merci importate destinate ad essere presentate o utilizzate in una esposizione, una fiera, un congresso o analoga manifestazione è di almeno sei mesi a decorrere dalla data di ammissione temporanea. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità doganali autorizzano gli interessati a lasciare nel territorio di ammissione temporanea le merci che debbono essere presentate o utilizzate ad una successiva manifestazione, a condizione che essi si conformino alle disposizioni delle leggi e regolamenti di tale territorio e che le merci siano riesportate entro il termine di un anno a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-4

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