Annesso B.1
Art. 7
In vigore dal 17 nov 1995
I prodotti accessoriamente ottenuti durante l'esposizione da merci importate temporaneamente per la dimostrazione di macchine o di apparecchi esposti, sono soggetti alle disposizioni della presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-7