Annesso B.2

Art. 2

In vigore dal 17 nov 1995
Beneficiano dell'ammissione temporanea in conformità con l' della presente Convenzione: a) il materiale professionale; b) le parti di ricambio importate per la riparazione del materiale professionale posto in ammissione temporanea ai sensi del paragrafo a) di cui sopra.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-2-2

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