Annesso B.2
Art. 2
In vigore dal 17 nov 1995
Beneficiano dell'ammissione temporanea in conformità con l' della presente Convenzione:
a) il materiale professionale;
b) le parti di ricambio importate per la riparazione del
materiale professionale posto in ammissione temporanea ai sensi del paragrafo a) di cui sopra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-2-2