Annesso B.2
Art. 3
In vigore dal 17 nov 1995
1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente Annesso, il materiale professionale:
a) deve essere di proprietà di una persona stabilita o
residente al di fuori del territorio di ammissione temporanea;
b) deve essere importato da una persona stabilita o residente al
di fuori del territorio di ammissione temporanea;
c) deve essere utilizzato esclusivamente dalla persona che si
reca nel territorio di ammissione temporanea o secondo le sue direttive.
2. Il paragrafo 1 c) di cui sopra non è applicabile al materiale importato in vista della realizzazione di un film, di un programma di televisione o di un'opera audiovisiva, in esecuzione di un contratto di co-produzione di cui sarebbe Parte una persona stabilita nel territorio di ammissione temporanea ed approvato dalle autorità competenti di questo territorio nel quadro di un accordo inter- governativo di co-produzione.
3. Il materiale cinematografico di stampa, radio e televisione non può essere oggetto di un contratto di noleggio o analogo contratto eventualmente stipulato da persona stabilita nel territorio di ammissione temporanea, rimanendo inteso che tale condizione non è applicabile in caso di realizzazione di programmi comuni di trasmissioni radio o televisive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-3-2