Annesso B.2

Art. 3

In vigore dal 17 nov 1995
1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente Annesso, il materiale professionale: a) deve essere di proprietà di una persona stabilita o residente al di fuori del territorio di ammissione temporanea; b) deve essere importato da una persona stabilita o residente al di fuori del territorio di ammissione temporanea; c) deve essere utilizzato esclusivamente dalla persona che si reca nel territorio di ammissione temporanea o secondo le sue direttive. 2. Il paragrafo 1 c) di cui sopra non è applicabile al materiale importato in vista della realizzazione di un film, di un programma di televisione o di un'opera audiovisiva, in esecuzione di un contratto di co-produzione di cui sarebbe Parte una persona stabilita nel territorio di ammissione temporanea ed approvato dalle autorità competenti di questo territorio nel quadro di un accordo inter- governativo di co-produzione. 3. Il materiale cinematografico di stampa, radio e televisione non può essere oggetto di un contratto di noleggio o analogo contratto eventualmente stipulato da persona stabilita nel territorio di ammissione temporanea, rimanendo inteso che tale condizione non è applicabile in caso di realizzazione di programmi comuni di trasmissioni radio o televisive.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-3-2

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