Annesso B.2

Art. 6

In vigore dal 17 nov 1995
Ciascuna Parte contraente ha diritto di rifiutare o di ritirare il beneficio dell'ammissione temporanea ai veicoli menzionati nelle Appendici I e III che, sia pure a titolo occasionale, imbarcano persone a pagamento o caricano merci sul suo territorio, e sbarcano tali persone o scaricano le merci o scaricano le merci in un luogo situato sullo stesso territorio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-6-2

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