Annesso B.3
Art. 2
In vigore dal 17 nov 1995
Beneficiano dell'ammissione temporanea in conformità con l' della presente Convenzione le seguenti merci importate nel quadro di una operazione commerciale:
a) gli imballaggi importati sia pieni per essere riesportati vuoti o pieni, sia vuoti per essere riesportati pieni;
b) i contenitori caricati o non con merci, nonché gli accessori e gli equipaggiamenti di contenitori ammessi temporaneamente che sono sia importati con un contenitore per essere riesportati separatamente o con un altro contenitore, sia importati separatamente per essere riesportati con un contenitore;
c) le parti di ricambio importate per la riparazione di contenitori che usufruiscono dell'ammissione temporanea in virtù del paragrafo b) di cui sopra;
d) le piattaforme di scarico;
e) i campioni;
f) i films pubblicitari;
g) ogni altra merce importata per uno degli scopi di cui all'Appendice I nel quadro di un'operazione commerciale ma la cui importazione non costituisce di per sè un'operazione commerciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-2-3