Annesso B.3

Art. 6

In vigore dal 17 nov 1995
Il termine di riesportazione delle merci importate nel quadro di un'operazione commerciale è di sei mesi almeno a decorrere dalla data di ammissione temporanea.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-6-3

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