Annesso B.3
Art. 1
In vigore dal 17 nov 1995
ANNESSO B. 3
ANNESSO RELATIVO A CONTENITORI, PIATTAFORME DI SCARICO,
IMBALLAGGI, CAMPIONI ED ALTRE MERCI IMPORTATE IN CONNESSIONE CON
UNA OPERAZIONE COMMERCIALE
ARTICOLO I
Ai fini dell'attuazione del presente Annesso:
a) l'espressione "merci importate nel quadro di un'operazione commerciale" significa:
contenitori, piattaforme di scarico, imballaggi, campioni commerciali, films pubblicitari nonché le merci di qualsiasi genere importate nell'ambito di un'operazione commerciale e la cui importazione non costituisce di per sè un'operazione commerciale.
b) l'espressione "imballaggio" significa:
tutti gli articoli e materiali che servono, o che sono destinati a servire, tali e quali come sono importati, per l'imballaggio, la protezione, lo stivaggio o la separazione delle merci, ad esclusione dei materiali (paglia, carta, fibre di vetro, trucioli ecc.) importati alla rinfusa. Sono inoltre esclusi i contenitori e le piattaforme di scarico rispettivamente definite ai capoversi c) e d) in appresso.
c) l'espressione "contenitore" significa:
un mezzo di trasporto (telaio, cisterna amovibile o altro mezzo analogo), che:
1) costituisce un compartimento, totalmente o parzialmente chiuso, destinato a contenere merci;
2) ha carattere permanente ed è in quanto tale sufficientemente resistente per consentire un uso ripetuto;
3) è specificamente concepito per agevolare il trasporto di merci, senza un ricarico intermedio, con uno o più mezzi di trasporto;
4) è concepito in modo da essere agevolmente manipolato, in particolare al momento del trasbordo da un mezzo di trasporto all'altro;
5) è concepito in modo da essere agevole da riempire e da svuotare;
6) ha un volume interno di almeno un metro cubo;
il termine "contenitore" comprende gli accessori e gli equipaggiamenti del contenitore in base alla sua categoria a condizione che siano trasportati con il contenitore. Il termine "contenitore" non comprende i veicoli, gli accessori o le parti di ricambio dei veicoli, gli imballaggi o le piattaforme di scarico. Le "carrozzerie amovibili" sono assimilate ai contenitori.
d) l'espressione "piattaforma di scarico" significa:
un dispositivo sul cui pavimento può essere raggruppato un certo quantitativo di merci al fine di costituire un'unità di carico ai fini del suo trasporto o ai fini della sua manipolazione o del suo accatastamento mediante apparecchiature meccaniche. Questo dispositivo è costituito sia da due tavole collegate tra di loro da traverse, sia da un pavimento appoggiato su sostegni; la sua altezza totale è ridotta al minimo indispensabile pur permettendo la manipolazione del carico mediante carrelli elevatori a forcella o tavole trasversali; esso può essere munito o meno di una sovrastruttura;
e) l'espressione "campione" significa:
gli articoli rappresentativi di una determinata categoria di merci già prodotte o che sono modelli di merci di cui si prevede la fabbricazione, ad esclusione di articoli identici introdotti dalla stessa persona o spediti allo stesso destinatario in quantitativi tali che, considerati nel loro insieme, essi non possano più essere definiti come campioni secondo i normali usi di commercio;
f) l'espressione "film pubblicitario" significa:
i supporti d'immagine registrati con o senza colonna sonora, che riproducono sostanzialmente immagini che mostrano la natura o il funzionamento di prodotti o materiali posti in vendita o dati in noleggio da una persona avente sede o residente sul territorio di un'altra Parte contraente a condizione che siano di natura tale da essere presentati ad eventuali clienti e non in sale pubbliche e siano importati in un collo che non contenga più di una copia di ciascun film e non faccia parte di un invio di films più importanti;
g) l'espressione "traffico interno" significa:
il trasporto di merci caricate all'interno del territorio doganale da una Parte contraente per essere scaricate all'interno del territorio doganale della stessa parte contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-1-3