Annesso B.2

Art. 5

In vigore dal 17 nov 1995
Il termine di riesportazione del materiale professionale è di almeno dodici mesi a decorrere dalla data di ammissione temporanea. Tuttavia, per i veicoli, il termine di riesportazione può essere stabilito in considerazione del motivo e della previsibile durata della permanenza sul territorio di ammissione temporanea.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-5-2

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