Annesso B.2
Art. 4
In vigore dal 17 nov 1995
1. L'ammissione temporanea di materiali di produzione e dei servizi trasmessi via radio o televisione e dei veicoli specialmente adattati per essere utilizzati per servizi trasmessi via radio o televisione ed i loro equipaggiamenti importati da organismi pubblici o privati abilitati a tal fine dalle Autorità doganali del territorio di ammissione temporanea, è concessa senza che siano richiesti un documento doganale o una garanzia.
2. Le autorità doganali possono esigere la presentazione di un elenco o di un inventario dettagliato del materiale di cui al paragrafo 1, assieme ad un impegno scritto di riesportazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-4-2