Annesso B.3
Art. 5
In vigore dal 17 nov 1995
1. L'ammissione temporanea di contenitori, piattaforme di scarico ed imballaggi è concessa senza bisogno di un documento doganale o di una garanzia.
2. In luogo del documento doganale e di una garanzia per i contenitori, il beneficiario dell'ammissione temporanea può essere tenuto ad impegnarsi per iscritto:
1) a fornire alle autorità doganali, dietro loro richiesta, informazioni dettagliate relative ai moviemnti di ciascun contenitore posto in ammissione temporanea, comprese le date ed i luoghi di entrata nel territorio di ammissione temporanea e di uscita da questo territorio, oppure un elenco dei contenitori assieme ad un impegno di riesportazione,
2) a pagare il dazio di importazione che potrebbe essere richiesto qualora le condizioni che regolano l'ammissione temporanea non siano soddisfatte.
3. In luogo del documento doganale e di una garanzia per le piattaforme da scarico e gli imballaggi, il beneficiario dell'ammissione temporanea può essere tenuto a presentare alle Autorità doganali un impegno scritto di riesportazione.
4. Le persone che si avvalgono regolarmente del regime di ammissione temporanea sono autorizzate a sottoscrivere un impegno globale.
Storico versioni
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