Annesso B.3
Art. 7
In vigore dal 17 nov 1995
Ciascuna Parte contraente ha diritto di formulare una riserva alle condizioni di cui all' della presente Convenzione, per quanto riguarda:
a) un massimo di tre gruppi di merci, tra quelli dell';
b) l', paragrafo 1 del presente Annesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-7-3