Annesso B.3

Art. 7

In vigore dal 17 nov 1995
Ciascuna Parte contraente ha diritto di formulare una riserva alle condizioni di cui all' della presente Convenzione, per quanto riguarda: a) un massimo di tre gruppi di merci, tra quelli dell'; b) l', paragrafo 1 del presente Annesso.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-7-3

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