Annesso B.4

Art. 1

In vigore dal 17 nov 1995
ANNESSO B.4 ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE NEL QUADRO DI UN'OPERAZIONE DI PRODUZIONE Ai fini dell'attuazione del presente Annesso, l'espressione "merci importate nel quadro di un'operazione di produzione" significa: 1. a) matrici, negativi, matrici, stampi, disegni, progetti, modelli ed altri oggetti analoghi; b) strumenti di misura, di controllo, di verifica ed altri oggetti analoghi; c) utensili e strumenti speciali; importati per essere utilizzati durante un procedimento di fabbricazione delle merci; 2. I "mezzi di produzione di sostituzione": gli strumenti, apparecchi e macchine che, in attesa della consegna o della riparazione di merci analoghe, sono messi a disposizione di un cliente dal fornitore o dal riparatore a seconda dei casi.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-1-4

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