Annesso B.4
Art. 4
In vigore dal 17 nov 1995
1. Il termine di riesportazione delle merci di cui all', paragrafo 1 del presente Annesso è di dodici mesi almeno a decorrere dalla data di ammissione temporanea.
2. Il termine di riesportazione dei mezzi di produzione di sostituzione è di almeno sei mesi a decorrere dalla data di ammissione temporanea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-4-4