Annesso B.5
Art. 4
In vigore dal 17 nov 1995
L'ammissione temporanea di materiale scientifico e didattico e di materiale per il conforto dei marittimi utilizzato a bordo delle navi è accordata senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia. Per quanto riguarda il materiale scientifico e didattico possono essere richiesti, all'occorrenza, l'inventario di detto materiale e un impegno scritto in merito alla sua riesportazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-4-5