Annesso B.5

Art. 1

In vigore dal 17 nov 1995
ANNESSO B.5 ALLEGATO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE A FINI EDUCATIVI, SCIENTIFICI O CULTURALI Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per: a) "merci importate a fini educativi, scientifici o culturali": il materiale scientifico e didattico, il materiale per il conforto dei marittimi e ogni altra merce importata nel quadro di un'attività educativa, scientifica o culturale; b) alla lettera a): i) "materiale scientifico e didattico": i modelli, gli strumenti, gli apparecchi, le macchine e i loro accessori utilizzati per la ricerca scientifica e l'insegnamento o la formazione professionale; ii) "materiale per il conforto dei marittimi": il materiale destinato alle attività di carattere culturale, educativo, ricreativo, religioso o sportivo delle persone che svolgono compiti inerenti al funzionamento o al servizio in mare di una nave estera adibita al traffico marittimo internazionale. Liste illustrative del "materiale didattico", del "materiale per il confronto dei marittimi" e di "ogni altra merce importata nel quadro di un'attività educativa, scientifica o culturale" figurano rispettivamente nelle appendici I, II e III del presente allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-1-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo