Annesso B.5
Art. 1
In vigore dal 17 nov 1995
ANNESSO B.5
ALLEGATO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE
A FINI EDUCATIVI, SCIENTIFICI O CULTURALI
Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per:
a) "merci importate a fini educativi, scientifici o culturali":
il materiale scientifico e didattico, il materiale per il conforto
dei marittimi e ogni altra merce importata nel quadro di un'attività educativa, scientifica o culturale;
b) alla lettera a):
i) "materiale scientifico e didattico":
i modelli, gli strumenti, gli apparecchi, le macchine e i loro accessori utilizzati per la ricerca scientifica e l'insegnamento o la formazione professionale;
ii) "materiale per il conforto dei marittimi":
il materiale destinato alle attività di carattere culturale, educativo, ricreativo, religioso o sportivo delle persone che
svolgono compiti inerenti al funzionamento o al servizio in mare di una nave estera adibita al traffico marittimo internazionale.
Liste illustrative del "materiale didattico", del "materiale per il confronto dei marittimi" e di "ogni altra merce importata nel quadro di un'attività educativa, scientifica o culturale" figurano rispettivamente nelle appendici I, II e III del presente allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-1-5