Annesso B.5
Art. 2
In vigore dal 17 nov 1995
Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all' della presente convenzione:
a) le merci importate esclusivamente a fini educativi, scientifici o culturali;
b) i pezzi di ricambio relativi al materiale scientifico e didattico vincolato al regime dell'ammissione temporanea ai sensi della lettera a), nonché gli utensili appositamente progettati per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione del predetto materiale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-2-5