Annesso B.5
Art. 6
In vigore dal 17 nov 1995
Ciascuna Parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all' della presente convenzione, nei confronti delle disposizioni dell' del presente allegato, relativamente al materiale scientifico e didattico.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-6-4