Annesso B.6
Art. 3
In vigore dal 17 nov 1995
Alla fine di poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente Annesso:
a) gli effetti personali devono essere importati dal viaggiatore sulla sua persona o nei suoi bagagli (accompagnati o non);
b) le merci importate a scopo sportivo debbono appartenere ad una persona avente sede o residente fuori del territorio di ammissione temporanea e essere importate in quantitativi ragionevoli in considerazione della loro destinazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-3-6