Annesso B.6

Art. 4

In vigore dal 17 nov 1995
1. L'ammissione temporanea degli effetti personali è concessa senza bisogno di documento doganale e di garanzia salvo per gli articoli che comportano un importo elevato di dazi di importazione. 2. Un inventario delle merci nonché un impegno scritto di riesportazione possono nella misura del possibile essere accettati per le merci importate a scopo sportivo, in luogo del documento doganale e della formazione della garanzia.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-4-6

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