Annesso B.6
Art. 5
In vigore dal 17 nov 1995
1. La riesportazione degli effetti personali ha luogo al più tardi quando la persona che li ha importati lascia il territorio di ammissione temporanea.
2. Il termine di riesportazione delle merci importate a scopo sportivo è di almeno dodici mesi a decorrere dalla data di ammissione temporanea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-5-5