Annesso B.7
Art. 1
In vigore dal 17 nov 1995
ANNESSO B.7
ANNESSO RELATIVO AL MATERIALE DI PROPAGANDA TURISTICA
Ai fini dell'applicazione del presente allegato, per "materiale di propaganda turistica" si intendono:
le merci aventi come scopo d'indurre il pubblico a visitare paesi stranieri, in particolare ad assistere a riunioni o a manifestazioni di carattere culturale, religioso, turistico, sportivo o professionale. Una lista illustrativa di questo materiale figura nell'appendice del presente allegato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-1-7