Annesso B.7

Art. 4

In vigore dal 17 nov 1995
Il termine per la riesportazione del materiale di propaganda turistica è di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della sua ammissione temporanea.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-4-7

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