Annesso B.7

Art. 3

In vigore dal 17 nov 1995
Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato il materiale di propaganda turistica deve appartenere ad una persona stabilita fuori del territorio di ammissione temporanea ed essere importato in quantità ragionevole tenuto conto della sua destinazione.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-3-7

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