Annesso B.7

Art. 2

In vigore dal 17 nov 1995
Il materiale di propaganda turistica beneficia dell'ammissione temporanea conformemente all' della presente convenzione, ad eccezione del materiale di cui all' del presente allegato, per il quale è accordata la franchigia sui dazi e sulle tasse all'importazione.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-2-7

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