Annesso B.6
Art. 2
In vigore dal 17 nov 1995
Gli effetti personali e le merci importate a scopo sportivo beneficiano dell'ammissione temporanea in conformità con l' della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-2-6