Annesso B.5

Art. 5

In vigore dal 17 nov 1995
Il termine per la riesportazione delle merci importate a fini educativi, scientifici o culturali è di dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-5-4

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