Annesso B.5
Art. 5
In vigore dal 17 nov 1995
Il termine per la riesportazione delle merci importate a fini educativi, scientifici o culturali è di dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-5-4