Annesso B.1

Art. 6

In vigore dal 17 nov 1995
1. All'atto dell'importazione e della riesportazione, sarà effettuato il controllo e lo sdoganamento delle merci già presentate o utilizzate in una esposizione o destinate ad esserlo, in tutti i casi in cui ciò è possibile ed opportuno, sul luogo stesso di tale esposizione. 2. Ciascuna Parte contraente farà di tutto, in tutti i casi in cui lo ritiene utile, in considerazione dell'importanza dell'esposizione, per aprire, per una durata ragionevole, un Ufficio doganale sui luoghi dell'esposizione organizzata sul suo territorio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-6

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