Annesso B.1
Art. 5
In vigore dal 17 nov 1995
1. In attuazione delle disposizioni dell' della presente Convenzione, in franchigia dal dazio di importazione e senza che siano applicati divieti o restrizioni all'importazione, è concessa l'immissione sul mercato delle seguenti merci per consumo interno:
a) Piccoli campioni rappresentativi delle merci straniere esposte in una manifestazione, compresi i campioni di prodotti alimentari e di bevande importati in quanto tali o ottenuti nel corso della manifestazione da merci importate alla rinfusa, a condizione che:
1) si tratti di prodotti stranieri forniti gratuitamente ed
utilizzati unicamente per distribuzioni gratuite al pubblico
durante la manifestazione per essere utilizzati o consumati dalle persone alle quali sono stati distribuiti;
2) tali prodotti siano individuabili come campioni a carattere pubblicitario aventi scarso valore unitario;
3) non si prestino ad essere commercializzati e siano, se del
caso, confezionati in quantitativi nettamente più ridotti di
quelli contenuti nel più piccolo imballaggio venduto al dettaglio;
4) i campioni di prodotti alimentari e di bevande che non sono distribuiti in imballaggi in conformità con il capoverso 3) di cui sopra siano consumati durante la manifestazione;
5) il valore globale ed il quantitativo di merci siano
ragionevoli secondo il parere delle autorità doganali del
territorio di ammissione temporanea, in considerazione della
natura della manifestazione, del numero dei visitatori e
dell'importanza della partecipazione dell'espositore alla manifestazione.
b) Merci importate unicamente ai fini di una loro dimostrazione o per la dimostrazione di macchine ed apparecchi stranieri
presentati durante l'esposizione e che sono consumate o distrutte durante queste manifestazioni, sempre che il valore globale ed il quantitativo di merci siano considerati ragionevoli dalle
autorità doganali del territorio di ammissione temporanea, in
considerazione della natura della manifestazione, del numero di
visitatori e dell'importanza della partecipazione dell'espositore alla manifestazione;
c) Prodotti di scarso valore, utilizzati per la costruzione, l'allestimento e la decorazione degli stands provvisori degli stranieri che espongono all'esposizione (pitture, vernici, carte da parati ecc.) inutilizzabili per un nuovo uso;
d) Stampati, cataloghi, prospetti commerciali, prezzi correnti, cartelloni pubblicitari, calendari (illustrati e non) e fotografie non inquadrate chiaramente destinati ad essere utilizzati per pubblicizzare le merci, a condizione:
1) che si tratti di prodotti stranieri forniti gratuitamente ed utilizzati unicamente per distribuzioni gratuite al pubblico sul luogo della esposizione;
2) che il valore globale ed il quantitativo delle merci sia
ragionevole secondo il parere delle autorità doganali del
territorio di ammissione temporanea, in considerazione della
natura dell'esposizione del numero dei visitatori e
dell'importanza della partecipazione dell'espositore all'esposizione.
e) Fascicoli, archivi, moduli e altri documenti destinati ad essere utilizzati in quanto tali durante o in occasione di riunioni, conferenze o congressi internazionali.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 di ci sopra non sono applicabili alle bevande alcoliche, ai tabacchi ed ai combustibili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-5