Annesso B.1
Art. 2
In vigore dal 17 nov 1995
1. Beneficiano dell'ammissione temporanea in conformità con l' della presente Convenzione:
a) le merci destinate ad essere esposte o ad essere oggetto di una dimostrazione in una manifestazione, compreso il materiale di cui negli Annessi dell'Accordo relativo all'importazione di oggetti di natura educativa, scientifica o culturale, UNESCO, New York, 22 novembre 1950 e del suo Protocollo, Nairobi, 26 novembre 1976;
b) le merci destinate ad essere utilizzate ai fine della presentazione di prodotti stranieri in una manifestazione, come:
1) le merci necessarie per la dimostrazione di macchine o
apparecchi stranieri esposti;
2) il materiale di costruzione e di decorazione compreso
l'equipaggiamento elettrico per i padiglioni temporanei di espositori stranieri;
3) il materiale pubblicitario e dimostrativo, destinato in ogni
evidenza ad essere utilizzato per pubblicizzare le merci straniere
esposte come: registrazioni sonore e video, filmati e diapositive nonché le apparecchiature necessarie per la loro utilizzazione.
c) il materiale - ivi compresi gli impianti di interpretazione, le apparecchiature di registrazione del suono e di registrazione video nonché i filmati di natura educativa, scientifica o culturale - previsto per essere utilizzato in riunioni, conferenze e congressi internazionali.
2. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente Annesso:
a) il numero o la quantità di ciascun articolo importato deve essere ragionevole in considerazione del fine dell'importazione;
b) le condizioni prescritte dalla presente Convenzione debbono essere osservate con soddisfazione delle autorità doganali del territorio di ammissione temporanea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-2