Annesso B.1

Art. 3

In vigore dal 17 nov 1995
Per tutto il tempo in cui beneficiano delle agevolazioni previste dalla presente Convenzione ed a meno che la legislazione nazionale del territorio di ammissione temporanea non lo consenta, le merci poste in ammissione temporanea non possono essere: a) prestate, noleggiate o utilizzate a pagamento; b) trasportate fuori dal luogo della manifestazione.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-3

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