Annesso B.1
Art. 3
In vigore dal 17 nov 1995
Per tutto il tempo in cui beneficiano delle agevolazioni previste dalla presente Convenzione ed a meno che la legislazione nazionale del territorio di ammissione temporanea non lo consenta, le merci poste in ammissione temporanea non possono essere:
a) prestate, noleggiate o utilizzate a pagamento;
b) trasportate fuori dal luogo della manifestazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-3